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Rinnovo del contratto

Allo scadere del primo termine di durata, in mancanza di disdetta, il contratto si rinnova automaticamente. Nello specifico:

  • contratto libero 4+4: rinnovo di ulteriori 4 anni;
  • contratto concordato 3+2: rinnovo di 2 anni;
  • contratto transitorio per studenti universitari: rinnovo per lo stesso periodo della durata iniziale;
  • contratto transitorio ordinario: non è previsto il rinnovo

CONTRATTO COINTESTATO E SUBENTRO

Se il contratto di locazione è intestato a tutti gli inquilini che occupano l’appartamento vuol dire che tutti gli inquilini intestatari del contratto saranno responsabili in solido delle obbligazioni dedotte in contratto.

Per tale ragione se uno o più dei conduttori intendesse recedere dal contratto, potrà accadere (occorre previamente verificare cosa prevede il singolo contratto sul punto in tali casi):

  1. La continuazione del contratto verso gli altri contraenti responsabili in solido (senza alcuna sostituzione o novazione), con il consenso di assunzione di responsabilità per le obbligazioni derivanti dal contratto della parte uscente. Quest’ultima recede dal contratto, e il proprietario dovrà recarsi in Agenzia delle Entrate e registrare la risoluzione parziale del contratto;
  2. La “cessione parziale” del contratto (il “subentro”) della parte che intende recedere, ove vi sia una persona che intende subentrare e sempre che tutte le parti contraenti acconsentano al subentro.
    La cessione del contratto è un evento modificativo del rapporto contrattuale e pertanto occorre procedere con la registrazione, a norma di legge, di tale accadimento. Il subentro nel contratto di locazione non implica novazione del medesimo;
  3. Novare il contratto: ossia stipulare un nuovo contratto.